Art. 3.
(Piani di sensibilizzazione).

      1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono campagne d'informazione e sensibilizzazione volte alla prevenzione della violenza di genere.
      2. Le campagne di cui al comma 1 sono realizzate in modo da garantirne l'accesso alle persone in difficoltà.

 

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